__________ IS 1 ed a __________ __________ abbia utilizzato alcuni fiduciari ticinesi per riciclare denaro sporco proprio attraverso il finanziamento fittizio di squadre sportive" (doc. 2, p. 14 s.). b. Con decisione 9.5.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela penale, ritenuto che "(…) un'eventuale diffamazione (o calunnia, o ingiuria) non deve essere accertata in base ad un accertamento puntiglioso circa la portata ed il significato di un determinato termine adottato dal sedicente autore del reato", che "in casu non è certamente contestabile che __________ IS 1 sia stato condannato per complicità in corruzione passiva;