{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-11-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-169_2004-11-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=36941&nX40_KEY=4923313&nTrefferzeile=5&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5dccab64e6183a6afa5d67523059c307"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.169"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 12.11.2004 60.2003.169"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 12.11.2004 60.2003.169"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 12.11.2004 60.2003.169"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. diffamazione, calunnia, ingiuria, mancata opposizione a una pubblicazione punibile."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:41:39", "Checksum": "70628d12300cb6a4bbbd5d7903268d15", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 12.11.2004 60.2003.169\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. diffamazione, calunnia, ingiuria, mancata opposizione a una pubblicazione punibile.\n\n2.3.\nL'istante - con riferimento al termine \"boss\" - riconosce di essere stato attivo nel commercio delle sigarette, osservando nondimeno che \"(…) come è stato stabilito tanto dalla Corte delle assise correzionali che dalla CCRP, non è mai stato accertato che svolgesse attività di contrabbando\" (istanza di promozione dell'accusa 22/26.5.2003, p. 3); la motivazione di cui al decreto impugnato non sarebbe pertanto corretta. A torto. La Corte di cassazione e di revisione penale - nel passaggio della sentenza riprodotto nel gravame - si limita infatti a dire che \"la sua attività professionale, foss'anche di contrabbando estero, non risulta di stampo mafioso né avere violato la legge svizzera, (…)\" (istanza di promozione dell'accusa 22/26.5.2003, p. 3); essa non esclude tuttavia un'attività illegale secondo il diritto di altri stati: l'argomentazione del magistrato inquirente secondo cui __________ \"(…) avesse a che fare con il contrabbando di sigarette è risaputo e non contestato; (…)\" (decreto di non luogo a procedere 9.5.2003, p. 1) merita quindi tutela. __________ IS 1 aveva inoltre \"(…) una posizione di responsabilità in questa attività (…)\" (decreto di non luogo a procedere 9.5.2003, p. 1), per cui il vocabolo \"boss\" - capo - è atto a descrivere il ruolo del qui istante, che non viene definito - contrariamente al suo assunto - \"boss mafioso\". L'istante si limita del resto a sostenere al proposito che tale senso \"(…) potrà comunque essere facilmente verificato approfondendo l'inchiesta\" (istanza di promozione dell'accusa 22/26.5.2003, p. 3), senza indicare quali atti concreti ulteriori sostanzierebbero la sua tesi.\n2.4.\nPer il che, non si impone di approfondire la fattispecie a' sensi degli art. 173 ss. CP e di confrontarsi con l'art. 322bis CP [secondo cui è punito per mancata opposizione ad una pubblicazione punibile chiunque, in quanto responsabile giusta l'art. 27 cpv. 2 e 3, intenzionalmente, rispettivamente negligentemente non impedisce una pubblicazione con la quale è commesso un reato (BSK StGB II - F. ZELLER, op. cit., n. 1 ss. ad art. 322bis CP)], detta disposizione, come peraltro si evince dal tenore letterale, presupponendo che mediante la pubblicazione sia stato commesso un reato (cfr., al proposito, decisione TF 6S.403/2003 del 17.6.2004).\n"}