{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-11-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-169_2004-11-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=36941&nX40_KEY=4923313&nTrefferzeile=5&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5dccab64e6183a6afa5d67523059c307"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.169"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 12.11.2004 60.2003.169"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 12.11.2004 60.2003.169"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 12.11.2004 60.2003.169"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. diffamazione, calunnia, ingiuria, mancata opposizione a una pubblicazione punibile."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:41:39", "Checksum": "70628d12300cb6a4bbbd5d7903268d15", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 12.11.2004 60.2003.169\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. diffamazione, calunnia, ingiuria, mancata opposizione a una pubblicazione punibile.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nRaffaele Guffi, vicepresidente, |\n|\nsegretaria: |\nAlessandra Mondada, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di promozione dell'accusa 22/26.5.2003 presentata da\n|\n|\nIS 1, -, |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nil decreto di non luogo a procedere 9.5.2003 emanato dall'allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer nell'ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia/querela 21/24.3.2003 nei confronti di __________ PI 1, __________, e __________ PI 2, __________, per titolo di diffamazione, calunnia, ingiuria e mancata opposizione ad una pubblicazione punibile; |\nrichiamate le osservazioni 28/30.5.2003 del magistrato inquirente e 6/10.6.2003 di __________ PI 2, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;\nrilevato che __________ PI 1 non ha presentato osservazioni;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Con esposto 21/24.3.2003 __________ IS 1 ha inoltrato denuncia/querela penale nei confronti di __________ PI 1 e __________ PI 2, redattore responsabile della rivista __________, per titolo di diffamazione, calunnia, ingiuria e mancata opposizione ad una pubblicazione punibile in relazione ad un articolo, a firma di __________ PI 1, intitolato __________ pubblicato sul numero di marzo 2003 del citato periodico, ritenendo lesivi del suo onore in particolare i passaggi \"__________ era stato corrotto dal suo amico, il boss __________ IS 1 (…)\", rispettivamente \"la __________ ha aperto in gennaio un dossier che fra le altre cose deve stabilire se l'organizzazione mafiosa che faceva capo a __________ IS 1 ed a __________ __________ abbia utilizzato alcuni fiduciari ticinesi per riciclare denaro sporco proprio attraverso il finanziamento fittizio di squadre sportive\" (doc. 2, p. 14 s.).\nb. Con decisione 9.5.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela penale, ritenuto che \"(…) un'eventuale diffamazione (o calunnia, o ingiuria) non deve essere accertata in base ad un accertamento puntiglioso circa la portata ed il significato di un determinato termine adottato dal sedicente autore del reato\", che \"in casu non è certamente contestabile che __________ IS 1 sia stato condannato per complicità in corruzione passiva; tuttavia questa nozione, prettamente tecnica, può anche essere ripresa, in un contesto giornalistico, come semplice corruzione, non essendo evidentemente il pubblico avvezzo ad operare distinzioni circa la portata esatta di un titolo di reato\" e che \"analoghe considerazioni valgono per la nozione di \"boss\"; che IS 1 avesse a che fare con il contrabbando di sigarette è risaputo e non contestato; che IS 1 avesse una posizione di responsabilità in questa attività pure; in tal senso definirlo boss non può certamente essere ritenuto offensivo nei suoi confronti\" (decreto di non luogo a procedere 9.5.2003, p. 1).\nc. Con tempestiva istanza __________ IS 1 chiede di promuovere l'accusa nei confronti di __________ PI 1 e __________ PI 2 per i predetti titoli di reato, asserendo al proposito che il magistrato inquirente - oltre ad avere reputato a torto che qualificarlo di \"boss\" e \"corruttore\" non fosse reato - avrebbe \"(…) omesso di esaminare le affermazioni che sono state il motivo scatenante della denuncia (…)\": __________ non si sarebbe infatti \"(…) limitata a dire che (…) è un boss e un corruttore, ma lo ha accusato di riciclaggio e di coinvolgimento nella vicenda che ha portato al fallimento del __________ \" (istanza di promozione dell'accusa 22/26.5.2003, p. 2).\nd. Delle osservazioni del procuratore pubblico e di __________ PI 2 si dirà, se necessario, in diritto.\nin diritto\n1. 1.1.\nIn presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.\nIl primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.\nIn questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.\nSeconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.\n"}