Il principio della proporzionalità impedisce inoltre alle autorità svizzere di concedere l’assistenza oltre quanto richiesto e di concedere più di quanto è stato richiesto dallo Stato rogante. Incombe alla persona toccata dall'assistenza di dimostrare in modo chiaro e preciso in cosa i documenti e le informazioni trasmessi eccedano il quadro della richiesta d’assistenza e non presentino alcun interesse per la procedura penale pendente all’estero (decisione TF 1A.98/2004 del 15.6.2004 e riferimenti). 13. Nel presente caso, e contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la richiesta ulteriore d’assistenza del 17/24.3.2004 si differenzia da quella iniziale del 5.2.2002.