Il magistrato svizzero non può quindi sostituirsi al collega straniero nel valutare l’opportunità di un determinato mezzo di prova. La cooperazione internazionale può essere rifiutata solo se gli atti richiesti non sono in rapporto con l’infrazione perseguita e sono manifestamente impropri a far progredire l’inchiesta, a tal punto che la richiesta d’assistenza appare come il pretesto ad una ricerca indiscriminata di mezzi di prova. Il principio della proporzionalità impedisce inoltre alle autorità svizzere di concedere l’assistenza oltre quanto richiesto e di concedere più di quanto è stato richiesto dallo Stato rogante.