La questione a sapere se delle informazioni richieste siano necessarie o semplicemente utili alla procedura penale condotta nello Stato richiedente è di principio lasciata all’apprezza-mento delle autorità inquirenti. La rilevanza delle informazioni per il procedimento straniero è infatti questione che concerne in primo luogo il magistrato straniero, poiché soltanto questi conosce dettagliatamente il caso ed è quindi meglio in grado d’apprezzare la pertinenza di una prova. Il magistrato svizzero non può quindi sostituirsi al collega straniero nel valutare l’opportunità di un determinato mezzo di prova.