Il Tribunale federale ha statuito, con particolare riferimento al principio di proporzionalità, che l’assistenza dev’essere accordata nella misura in cui sia necessaria per la scoperta della verità sui fatti indagati dall’autorità rogante. La questione a sapere se delle informazioni richieste siano necessarie o semplicemente utili alla procedura penale condotta nello Stato richiedente è di principio lasciata all’apprezza-mento delle autorità inquirenti.