La succinta motivazione del procuratore pubblico nella decisione impugnata è certamente abbondantemente supplita dall’esistenza del preavviso 30.4.2002 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni. 11. Resta da esaminare la censura di violazione del principio della proporzionalità con riferimento all’utilità o meno dei documenti per l'autorità rogante, in relazione anche ad un’asserita mancata motivazione della richiesta complementare di assistenza da parte delle autorità tedesche. 12.