Non c’è quindi stata una violazione dell’art. 24 cpv. 3 OAIMP. Nel proprio preavviso del 30.4.2002, con riferimento alle ipotesi di reato formulate dalle autorità roganti, l’Amministrazione federale delle contribuzioni ammette l’esistenza di una fattispecie qualificabile di frode fiscale ai sensi del diritto svizzero, realizzata mediante l’uso di documenti falsi, ovvero delle fatture per prestazioni non adempiute nel contesto di una contabilità commerciale.