3 OAIMP per non aver interpellato l’Amministrazione federale delle contribuzioni. Se la motivazione del procuratore pubblico è invero succinta, e per certi versi non ossequiosa dell’esigenza di maggior attenzione da prestare in caso di richiesta d’assistenza per frode fiscale, ciò non di meno il risultato cui giunge è corretto e merita tutela. 10. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’Amministrazione federale delle contribuzioni è stata tempestivamente interpellata dall’Ufficio federale di giustizia, prima ancora di trasmettere l’incarto alle autorità d’esecuzione ticinesi. Non c’è quindi stata una violazione dell’art. 24 cpv.