Il ricorrente contesta la concessione dell’assistenza in base alla qualifica di frode fiscale operata dal procuratore pubblico, nella sua decisione, senza motivarla. In particolare il procuratore pubblico non avrebbe motivato perché non si tratterebbe di una semplice sottrazione fiscale, e in cosa consiste il castello di bugie richiesto dal riferimento all’art. 14 DPA. Rimprovera al procuratore pubblico la violazione dell’art. 24 cpv. 3 OAIMP per non aver interpellato l’Amministrazione federale delle contribuzioni.