Di conseguenza, perché possa essere concessa assistenza giudiziaria ad uno Stato richiedente, non occorre che la decurtazione dell’imposta sia avvenuta mediante l’uso di documenti falsi o alterati, essendo al contrario sufficienti altri inganni astuti ai danni del fisco, come ad esempio macchinazioni fraudolente, raffinati raggiri e castelli di bugie. 9. Il ricorrente contesta la concessione dell’assistenza in base alla qualifica di frode fiscale operata dal procuratore pubblico, nella sua decisione, senza motivarla.