3 seconda frase AIMP, occorre riferirsi alla disposizione dell'art. 14 cpv. 2 DPA e pertanto, secondo la costante giurisprudenza, alla definizione della truffa stabilita nell'art. 146 CP e nella relativa giurisprudenza del Tribunale federale (decisioni TF 6S.507/2002 del 3.2.2004, 6S.415/2003 del 19.12.2003 e 6S.47/2003 del 30.10.2003). Di conseguenza, perché possa essere concessa assistenza giudiziaria ad uno Stato richiedente, non occorre che la decurtazione dell’imposta sia avvenuta mediante l’uso di documenti falsi o alterati, essendo al contrario sufficienti altri inganni astuti ai danni del fisco, come ad esempio macchinazioni fraudolente, raffinati raggiri e castelli di bugie.