La domanda non può essere respinta per il solo motivo che il diritto svizzero non prevede lo stesso genere di tasse o disposizioni dello stesso tipo in materia di tasse. Se sussistono dubbi quanto alle caratteristiche delle tasse menzionate nella domanda, l’Ufficio federale o l’autorità esecutiva cantonale interpella per parere l’Amministrazione federale delle contribuzioni. Per interpretare la nozione di truffa in materia fiscale di cui all'art. 3 cpv. 3 seconda frase AIMP, occorre riferirsi alla disposizione dell'art. 14 cpv.