L'art. 24 dell'Ordinanza sull'assistenza giudiziaria in materia penale (OAIMP) precisa che, se implica l’applicazione della coercizione processuale, l’assistenza di cui all’articolo 3 capoverso 3 della legge è concessa ove trattisi di reati configurabili come truffa in materia di tasse a tenore dell’articolo 14 capoverso 2 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA). La domanda non può essere respinta per il solo motivo che il diritto svizzero non prevede lo stesso genere di tasse o disposizioni dello stesso tipo in materia di tasse.