Tuttavia, si può dar seguito a una domanda d'assistenza secondo la parte terza dell'AIMP, se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale. L'art. 24 dell'Ordinanza sull'assistenza giudiziaria in materia penale (OAIMP) precisa che, se implica l’applicazione della coercizione processuale, l’assistenza di cui all’articolo 3 capoverso 3 della legge è concessa ove trattisi di reati configurabili come truffa in materia di tasse a tenore dell’articolo 14 capoverso 2 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA).