L’Ufficio federale di giustizia ha trasmesso in data 3.5.2002 l’incarto al Ministero pubblico del Canton Ticino. 2. Con decisione 17.5.2002, l’allora procuratore pubblico ha deciso l’entrata in materia, ammettendo il principio della doppia punibilità con riferimento all’art. 14 DPA. Contestualmente ordinava ad un istituto bancario la trasmissione dei documenti d’apertura e di taluni giustificativi (a partire dall'1.1.1995) di una relazione bancaria intestata alla qui ricorrente.