{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-145_2004-09-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42923&nX40_KEY=4923700&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1a0c60ee4a1bd5bada5d7b1eecab0c26"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.145"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 27.09.2004 60.2003.145"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 27.09.2004 60.2003.145"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 27.09.2004 60.2003.145"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ricorso contro la decisione di chiusura in materia di assistenza giudiziaria internazionale penale."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:56:58", "Checksum": "774514e02720c3f633d94306cbfca2de", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 27.09.2004 60.2003.145\nRegesto:\nricorso contro la decisione di chiusura in materia di assistenza giudiziaria internazionale penale.\n\n\nL'art. 24 dell'Ordinanza sull'assistenza giudiziaria in materia penale (OAIMP) precisa che, se implica l’applicazione della coercizione processuale, l’assistenza di cui all’articolo 3 capoverso 3 della legge è concessa ove trattisi di reati configurabili come truffa in materia di tasse a tenore dell’articolo 14 capoverso 2 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA). La domanda non può essere respinta per il solo motivo che il diritto svizzero non prevede lo stesso genere di tasse o disposizioni dello stesso tipo in materia di tasse. Se sussistono dubbi quanto alle caratteristiche delle tasse menzionate nella domanda, l’Ufficio federale o l’autorità esecutiva cantonale interpella per parere l’Amministrazione federale delle contribuzioni.\nPer interpretare la nozione di truffa in materia fiscale di cui all'art. 3 cpv. 3 seconda frase AIMP, occorre riferirsi alla disposizione dell'art. 14 cpv. 2 DPA e pertanto, secondo la costante giurisprudenza, alla definizione della truffa stabilita nell'art. 146 CP e nella relativa giurisprudenza del Tribunale federale (decisioni TF 6S.507/2002 del 3.2.2004, 6S.415/2003 del 19.12.2003 e 6S.47/2003 del 30.10.2003). Di conseguenza, perché possa essere concessa assistenza giudiziaria ad uno Stato richiedente, non occorre che la decurtazione dell’imposta sia avvenuta mediante l’uso di documenti falsi o alterati, essendo al contrario sufficienti altri inganni astuti ai danni del fisco, come ad esempio macchinazioni fraudolente, raffinati raggiri e castelli di bugie.\n9. Il ricorrente contesta la concessione dell’assistenza in base alla qualifica di frode fiscale operata dal procuratore pubblico, nella sua decisione, senza motivarla. In particolare il procuratore pubblico non avrebbe motivato perché non si tratterebbe di una semplice sottrazione fiscale, e in cosa consiste il castello di bugie richiesto dal riferimento all’art. 14 DPA. Rimprovera al procuratore pubblico la violazione dell’art. 24 cpv. 3 OAIMP per non aver interpellato l’Amministrazione federale delle contribuzioni. Se la motivazione del procuratore pubblico è invero succinta, e per certi versi non ossequiosa dell’esigenza di maggior attenzione da prestare in caso di richiesta d’assistenza per frode fiscale, ciò non di meno il risultato cui giunge è corretto e merita tutela.\n10. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’Amministrazione federale delle contribuzioni è stata tempestivamente interpellata dall’Ufficio federale di giustizia, prima ancora di trasmettere l’incarto alle autorità d’esecuzione ticinesi. Non c’è quindi stata una violazione dell’art. 24 cpv. 3 OAIMP. Nel proprio preavviso del 30.4.2002, con riferimento alle ipotesi di reato formulate dalle autorità roganti, l’Amministrazione federale delle contribuzioni ammette l’esistenza di una fattispecie qualificabile di frode fiscale ai sensi del diritto svizzero, realizzata mediante l’uso di documenti falsi, ovvero delle fatture per prestazioni non adempiute nel contesto di una contabilità commerciale. Questa Camera non trova motivi per discostarsi dalle conclusioni cui è giunta l’Amministrazione federale delle contribuzioni, la quale ammette pure l’utilità per l’inchiesta (e per l’ipotesi di reato) dei documenti relativi il conto bancario a __________. Accertato che ci si trova in presenza di una fattispecie sussumibile alla truffa fiscale ai sensi del DPA, si deve concludere che l’assistenza può essere prestata ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 AIMP. In particolare l’utilizzo di fatture per prestazioni non adempiute nel contesto di una contabilità commerciale configurano certamente un comportamento penalmente punibile ai sensi dell’art. 14 DPA ed anche ai sensi dell’art. 251 CP (DTF 129 IV 130). La succinta motivazione del procuratore pubblico nella decisione impugnata è certamente abbondantemente supplita dall’esistenza del preavviso 30.4.2002 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni.\n11. Resta da esaminare la censura di violazione del principio della proporzionalità con riferimento all’utilità o meno dei documenti per l'autorità rogante, in relazione anche ad un’asserita mancata motivazione della richiesta complementare di assistenza da parte delle autorità tedesche."}