{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-145_2004-09-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42923&nX40_KEY=4923700&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1a0c60ee4a1bd5bada5d7b1eecab0c26"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.145"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 27.09.2004 60.2003.145"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 27.09.2004 60.2003.145"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 27.09.2004 60.2003.145"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ricorso contro la decisione di chiusura in materia di assistenza giudiziaria internazionale penale."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:56:58", "Checksum": "774514e02720c3f633d94306cbfca2de", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 27.09.2004 60.2003.145\nRegesto:\nricorso contro la decisione di chiusura in materia di assistenza giudiziaria internazionale penale.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nAlessandra Mondada, vicecancelliera |\nsedente per statuire sul ricorso 7/8.5.2003 presentato da\n|\n|\nRI 1 ,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione di chiusura 8.4.2003 emanata dall’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer in materia di assistenza giudiziaria internazionale penale; |\npreso atto delle osservazioni 12/13.5.2003 dell’allora procuratore pubblico, che chiede di respingere integralmente il gravame;\npreso atto delle osservazioni 19/21.5.2003 dell’Ufficio federale di giustizia, che pure chiede la reiezione del ricorso;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\n1. In data 5.2.2002 \"__________ t __________ \", __________, ha presentato una richiesta d’assistenza giudiziaria alle autorità svizzere, in relazione ad un procedimento a carico dei coniugi __________ per sospetta frode fiscale. L’Ufficio federale di giustizia ha trasmesso in data 3.5.2002 l’incarto al Ministero pubblico del Canton Ticino.\n2. Con decisione 17.5.2002, l’allora procuratore pubblico ha deciso l’entrata in materia, ammettendo il principio della doppia punibilità con riferimento all’art. 14 DPA. Contestualmente ordinava ad un istituto bancario la trasmissione dei documenti d’apertura e di taluni giustificativi (a partire dall'1.1.1995) di una relazione bancaria intestata alla qui ricorrente. Ricevuti i documenti in data 2.7.2002, l’allora procuratore pubblico procedeva alla decisione di chiusura (parziale) ed alla trasmissione alle autorità roganti dei documenti bancari attestanti delle operazioni, per il periodo 1996-2001, riguardanti le consegne di assegni da parte dei coniugi __________ accreditati sulla relazione bancaria aperta presso l’istituto bancario __________. In assenza di ricorso, la decisione di chiusura (parziale) cresceva in giudicato ed i documenti erano trasmessi all’autorità estera.\n3. Con richiesta complementare del 17/24.3.2003, le autorità roganti estere chiedevano anche la trasmissione dei documenti d’apertura della relazione bancaria presso l’istituto bancario __________. La richiesta si fonda non solo sull’inchiesta in corso in __________ e sulla documentazione già trasmessa dalla __________, ma anche su ulteriori accertamenti operati presso le autorità __________ e __________ in relazione agli assegni oggetto dell’inchiesta e sospettati di essere all’origine della frode fiscale. Le autorità roganti, ipotizzando che il titolare o l’avente diritto del conto possano essere uomini di paglia degli indagati __________, chiedono gli ulteriori documenti già acquisti dall’allora procuratore pubblico, per vagliare ulteriormente l’ipotesi di reato prospettata.\n4. Con decisione di entrata in materia e di contestuale chiusura dell'8.4.2003, l’allora procuratore pubblico ammetteva la richiesta e decideva la trasmissione dei documenti d’apertura della relazione bancaria presso l’istituto bancario __________.\n5. Contro quest’ultima decisione insorgeva la qui ricorrente, con tempestivo gravame. Dopo aver esposto gli argomenti a sostegno della propria legittimazione, la ricorrente censura la decisione impugnata in relazione al principio della proporzionalità, con riferimento all’utilità o meno dei documenti che il procuratore pubblico intende trasmettere rispetto all’inchiesta nello Stato richiedente. Con riferimento ad uno scritto 11.7.2002 dell’istituto bancario __________ presso il quale è aperta la relazione (AI 12, che attesta come i coniugi __________ o la loro impresa non sono né titolari, né aventi diritto economici, né procuratori della relazione bancaria), la ricorrente sostiene che le autorità roganti non hanno giustificato la rogatoria complementare (del 17/24.3.2003) ma si sono limitati a ribadire quanto già esposto nella prima richiesta d’assistenza del 5.2.2002. La ricorrente chiede di annullare la decisione anche perché non si è in presenza di una frode fiscale, ma di una semplice sottrazione fiscale, per la quale l’assistenza dev’essere negata. Ciò a maggior ragione in quanto le autorità d’esecuzione non avrebbero interpellato l’amministrazione federale delle contribuzioni.\n6. Con le proprie osservazioni, l’allora procuratore pubblico sottolinea come l'autorità rogante, nella propria richiesta complementare d’assistenza, abbia valutato con attenzione quanto precedentemente trasmesso dalle autorità __________, tanto da postulare l’invio della documentazione (di apertura conto) in un primo momento trattenuta in __________.\nL’Ufficio federare di giustizia si limita a richiedere la reiezione del ricorso.\n7. Preliminarmente si deve ammettere la legittimazione a ricorrere della ricorrente, essendo titolare del conto bancario __________ presso la __________. In quanto destinataria di una decisione coercitiva quale la perquisizione, il sequestro e l’ordine di trasmissione dei documenti all’autorità estera, la ricorrente è certamente toccata personalmente e direttamente dalla decisione impugnata (art. 80h lett. b AIMP, decisione TF 1A.64/2004 del 27.4.2004).\n8. Per l'art. 2 lett. a CEAG, l’assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata se la domanda si riferisce a reati considerati dalla parte richiesta come reati politici o come reati connessi con reati politici o come reati fiscali. Nello stesso senso, per l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Tuttavia, si può dar seguito a una domanda d'assistenza secondo la parte terza dell'AIMP, se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale."}