la circostanza che "il PI 1 ha organizzato tale campagna calunniosa con l'intento di assicurarsi il provento acquisito illegalmente, di intimorire lo IS 1, di distoglierlo dal suo proposito di adire le competenti autorità giudiziarie e di indurre la sua clientela a disdire i rapporti professionali con lo stesso (ciò che costituisce il reato di danno patrimoniale procuratore con astuzia)" (istanza di promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 11) appare infatti una semplice ipotesi e quindi - come tale - di nessuna rilevanza per il giudizio. A torto l'istante tenta inoltre di fondare la competenza elvetica sul fatto che gli atti preparatori ai reati di cui agli art. 173 ss. CP sarebbero stati