3.3. La giurisdizione svizzera è regolata agli art. 3 ss. CP: le autorità elvetiche sono quindi chiamate a trattare una fattispecie se il reato è commesso in Svizzera (art. 3 e 7 CP), se il reato è commesso all'estero contro lo Stato medesimo (art. 4 CP), se il reato è commesso all'estero contro un cittadino svizzero (art. 5 CP), se il reato è commesso all'estero da un cittadino svizzero (art. 6 CP) e se la Confederazione si è impegnata a reprimere in virtù di accordi internazionali un reato commesso all'estero (art. 6bis CP; cfr., al proposito di dette disposizioni, J. REHBERG / N. SCHMID, op. cit., p. 39 ss.).