Eventuali prove a sostegno di un'ipotetica truffa avrebbero quindi potuto essere raccolte anche in sede penale. La conclusione del magistrato inquirente - che ha reso il decreto di non luogo a procedere impugnato in applicazione del principio secondo cui può essere emanata una decisione senza altri approfondimenti se la denuncia è palesemente infondata, ripetitiva o simile (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 8 ad art. 67 CPP) - appare quindi motivata e, come tale, merita tutela anche in relazione alla condanna al pagamento delle spese (cfr., al proposito, M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 5 ad art. 67 CPP). 2.3.