l'istante sostiene infatti che "(…) prima di inoltrare la denuncia per truffa, (…) ha voluto attendere l'esito degli accertamenti ordinati sul piano civile, i quali hanno infine permesso di dimostrare che il PI 1 ha agito dolosamente e con l'intenzione manifesta di raggirare e lo IS 1 e la banca stessa" (istanza di promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 10), trascurando il fatto che l'art. 178 cpv. 1 CPP, con le eccezioni di cui si dirà di seguito, impone al procuratore pubblico - quando conosce per denuncia, querela o altro modo esserci sospetto che sia stato commesso un reato - di procedere subito alle occorrenti indagini di fatto per decidere se sia il caso di promuovere l'accusa.