La presentazione dell'esposto 14/15.4.2003 appare in effetti pretestuosa, come peraltro attestano le motivazioni addotte in merito al tempismo della denuncia/querela penale: l'istante sostiene infatti che "(…) prima di inoltrare la denuncia per truffa, (…) ha voluto attendere l'esito degli accertamenti ordinati sul piano civile, i quali hanno infine permesso di dimostrare che il PI 1 ha agito dolosamente e con l'intenzione manifesta di raggirare e lo IS 1 e la banca stessa" (istanza di promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 10), trascurando il fatto che l'art. 178 cpv.