2.2. Il procuratore pubblico ha reputato al proposito, tra l'altro, che "(...) la tesi ora fatta valere da IS 1 è perlomeno intempestiva, dato che i fatti denunciati già gli erano noti nel 2002 e che, in quel periodo, mai ebbe ad invocare la sussistenza di un reato penale commesso a suo danno; su questo punto, pertanto, oltre che non suffragata da alcun assunto fattuale concreto, la denuncia deve essere ritenuta temeraria" (decreto di non luogo a procedere 24.4.2003, p. 1). A ragione.