permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n. 110). 2. 2.1. Come esposto, l'istante postula la promozione dell'accusa a' sensi dell'art. 146 CP, secondo cui è punito per truffa chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui (decisione TF 6S.298/2004 del 20.9.2004; BSK StGB II - G. ARZT, Basilea 2003, n. 10 ss. ad art. 146 CP).