grave" (istanza di promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 11), che gli atti preparatori sarebbero comunque avvenuti in Svizzera e che la campagna offensiva tramite gli scritti incriminati sarebbe stata finalizzata, tra l'altro, ad indurre i suoi clienti a disdire i rapporti professionali, "ciò che costituisce il reato di danno patrimoniale procurato con astuzia" (istanza di promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 11 s.). Il magistrato inquirente non avrebbe inoltre, a torto, proceduto all'assunzione delle prove proposte. d. Delle osservazioni del procuratore pubblico si dirà, se necessario, in diritto. in diritto 1. 1.1. In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv.