allora era stato appurato che nessun reato poteva essere ragionevolmente ipotizzato; la tesi ora fatta valere da IS 1 è perlomeno intempestiva, dato che i fatti denunciati già gli erano noti nel 2002 e che, in quel periodo, mai ebbe ad invocare la sussistenza di un reato penale commesso a suo danno; su questo punto, pertanto, oltre che non suffragata da alcun assunto fattuale concreto, la denuncia deve essere ritenuta temeraria" e che - con riferimento ai reati contro l'onore - gli scritti di cui ai doc. F, G e H (allegati alla denuncia/querela