Con decisione 24.4.2003 il procuratore pubblico ha decretato - condannando il qui istante al pagamento di fr. 200.-- di spese "(…) avendo egli provocato il procedimento per negligenza grave, quantomeno in relazione alle ipotesi di reato fondate sugli art. 173, 174 e 177 CPS" (decreto di non luogo a procedere 24.4.2003, p. 2) - il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela penale, ritenendo che "(...) la sedicente truffa si inserisce in un rapporto professionale in essere fra le parti, già oggetto di NLP __________ del 2 luglio 2002 e di NLP __________ del 23 ottobre 2002; allora era stato appurato che nessun reato poteva essere ragionevolmente ipotizzato;