{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-141_2004-10-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42876&nX40_KEY=4923405&nTrefferzeile=51&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ac53e27d9328f694f6c998343d088867"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.141"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2003.141"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2003.141"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2003.141"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. truffa. danno patrimoniale procurato con astuzia. diffamazione. calunnia. ingiuria."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:40:45", "Checksum": "f527d9095d052c26707a992f47d6ef78", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2003.141\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. truffa. danno patrimoniale procurato con astuzia. diffamazione. calunnia. ingiuria.\n\n3.3.\nLa giurisdizione svizzera è regolata agli art. 3 ss. CP: le autorità elvetiche sono quindi chiamate a trattare una fattispecie se il reato è commesso in Svizzera (art. 3 e 7 CP), se il reato è commesso all'estero contro lo Stato medesimo (art. 4 CP), se il reato è commesso all'estero contro un cittadino svizzero (art. 5 CP), se il reato è commesso all'estero da un cittadino svizzero (art. 6 CP) e se la Confederazione si è impegnata a reprimere in virtù di accordi internazionali un reato commesso all'estero (art. 6bis CP; cfr., al proposito di dette disposizioni, J. REHBERG / N. SCHMID, op. cit., p. 39 ss.). Per il che e ritenuto - come riconosce anche l'istante - che gli scritti di cui ai doc. F, G e H (allegati alla denuncia/querela penale 14/15.4.2003, AI 1) hanno mittenti italiani residenti in Italia, hanno interessato destinatari italiani residenti in Italia ed hanno per oggetto cittadini italiani, si deve concludere - in applicazione delle citate disposizioni - per l'assenza dei presupposti a' sensi degli art. 3 ss. CP. Gli asseriti reati contro l'onore non fondano peraltro una \"(…) perpetuazione della truffa\" (istanza di promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 11): la circostanza che \"il PI 1 ha organizzato tale campagna calunniosa con l'intento di assicurarsi il provento acquisito illegalmente, di intimorire lo IS 1, di distoglierlo dal suo proposito di adire le competenti autorità giudiziarie e di indurre la sua clientela a disdire i rapporti professionali con lo stesso (ciò che costituisce il reato di danno patrimoniale procuratore con astuzia)\" (istanza di promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 11) appare infatti una semplice ipotesi e quindi - come tale - di nessuna rilevanza per il giudizio. A torto l'istante tenta inoltre di fondare la competenza elvetica sul fatto che gli atti preparatori ai reati di cui agli art. 173 ss. CP sarebbero stati perpetrati in Svizzera, considerato che l'autore compie un reato a' sensi degli art. 3 e 7 CP quando oltrepassa la soglia tra la preparazione ed il tentativo (DTF 104 IV 175; BSK StGB I - P. POPP, Basilea 2003, n. 4 ad art. 7 CP) e che la presa di conoscenza degli indirizzi dei clienti di __________ IS 1, che \"(…) figurano unicamente agli atti dell'incarto civile relativo alla convalida del sequestro\" (istanza di promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 12) presso la Pretura della giurisdizione di __________, appare - se del caso - solo un atto preparatorio, come del resto reputa l'istante.\n4. Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 1P.147/2004 del 27.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP), come nella fattispecie.\nAnche la completazione delle informazioni preliminari giusta l'art. 186 cpv. 4 CPP appare quindi superflua, i fatti essendo stati sufficientemente chiariti nel procedimento penale sfociato nel decreto impugnato.\n5. Il gravame, per quanto ricevibile, è respinto; tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell'istante, soccombente.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 184 ss. CPP, 146, 151, 173 ss. CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L'istanza, per quanto ricevibile, è respinta.\n2. La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ IS 1, __________ - __________.\n3. Rimedio di diritto:\nIl presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.\n4. Intimazione:\n|\nterzi implicati |\nPI 1\n|\nPer la Camera dei ricorsi penali\nIl presidente La segretaria"}