{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-141_2004-10-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42876&nX40_KEY=4923405&nTrefferzeile=51&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ac53e27d9328f694f6c998343d088867"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.141"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2003.141"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2003.141"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2003.141"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. truffa. danno patrimoniale procurato con astuzia. diffamazione. calunnia. ingiuria."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:40:45", "Checksum": "f527d9095d052c26707a992f47d6ef78", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2003.141\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. truffa. danno patrimoniale procurato con astuzia. diffamazione. calunnia. ingiuria.\n\n2.2.\nIl procuratore pubblico ha reputato al proposito, tra l'altro, che \"(...) la tesi ora fatta valere da IS 1 è perlomeno intempestiva, dato che i fatti denunciati già gli erano noti nel 2002 e che, in quel periodo, mai ebbe ad invocare la sussistenza di un reato penale commesso a suo danno; su questo punto, pertanto, oltre che non suffragata da alcun assunto fattuale concreto, la denuncia deve essere ritenuta temeraria\" (decreto di non luogo a procedere 24.4.2003, p. 1). A ragione. __________ IS 1 - nell'ambito del procedimento penale promosso il 6/8.5.2002 dal denunciato/querelato nei suoi confronti [che lo accusava, ipotizzando il reato di cui all'art. 251 CP, di aver modificato la cedola della matrice di un assegno della __________ indicando a torto l'avvenuta consegna nelle sue mani, l'8.8.2001, della somma di Lit. 135'000'000.-- in contanti -, procedimento sfociato nel decreto di non luogo a procedere 2.7.2002, cresciuto in giudicato (NLP __________)], rispettivamente nell'ambito del procedimento penale promosso l'11/12.9.2002 nei confronti di __________ PI 1 per titolo di denuncia mendace [procedimento sfociato nel decreto di non luogo a procedere 23.10.2002, annullato da questa Camera con giudizio di pari data (NLP __________, inc. 60.2002.328)] - non ha infatti mai sostenuto, o anche solo lasciato intendere, di essere stato astutamente ingannato dal qui denunciato/querelato in merito alla fattispecie, come attesta la sua deposizione 19.6.2002 resa nell'ambito del procedimento promosso da __________ PI 1 (cfr. verbale di interrogatorio 19.6.2002, p. 1 ss., AI 6, inc. NLP __________). La presentazione dell'esposto 14/15.4.2003 appare in effetti pretestuosa, come peraltro attestano le motivazioni addotte in merito al tempismo della denuncia/querela penale: l'istante sostiene infatti che \"(…) prima di inoltrare la denuncia per truffa, (…) ha voluto attendere l'esito degli accertamenti ordinati sul piano civile, i quali hanno infine permesso di dimostrare che il PI 1 ha agito dolosamente e con l'intenzione manifesta di raggirare e lo IS 1 e la banca stessa\" (istanza di promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 10), trascurando il fatto che l'art. 178 cpv. 1 CPP, con le eccezioni di cui si dirà di seguito, impone al procuratore pubblico - quando conosce per denuncia, querela o altro modo esserci sospetto che sia stato commesso un reato - di procedere subito alle occorrenti indagini di fatto per decidere se sia il caso di promuovere l'accusa. Eventuali prove a sostegno di un'ipotetica truffa avrebbero quindi potuto essere raccolte anche in sede penale.\nLa conclusione del magistrato inquirente - che ha reso il decreto di non luogo a procedere impugnato in applicazione del principio secondo cui può essere emanata una decisione senza altri approfondimenti se la denuncia è palesemente infondata, ripetitiva o simile (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 8 ad art. 67 CPP) - appare quindi motivata e, come tale, merita tutela anche in relazione alla condanna al pagamento delle spese (cfr., al proposito, M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 5 ad art. 67 CPP).\n"}