{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-10-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-141_2004-10-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42876&nX40_KEY=4923405&nTrefferzeile=51&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ac53e27d9328f694f6c998343d088867"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.141"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2003.141"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2003.141"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2003.141"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. truffa. danno patrimoniale procurato con astuzia. diffamazione. calunnia. ingiuria."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:40:45", "Checksum": "f527d9095d052c26707a992f47d6ef78", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 25.10.2004 60.2003.141\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. truffa. danno patrimoniale procurato con astuzia. diffamazione. calunnia. ingiuria.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano 25 ottobre 2004\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nAlessandra Mondada, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di promozione dell'accusa 5/6.5.2003 presentata da\n|\n|\nIS 1, -, |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nil decreto di non luogo a procedere 24.4.2003 emanato dall'allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer nell'ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia/querela 14/15.4.2003 nei confronti di __________ PI 1, __________ - __________ (patr. da: avv. __________ PA 2, __________), per titolo di truffa, danno patrimoniale procurato con astuzia, diffamazione, calunnia ed ingiuria; |\nrichiamate le osservazioni 8/9.5.2003 del magistrato inquirente, concludenti per la reiezione del gravame;\nrilevato che __________ PI 1 non ha presentato osservazioni;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Con esposto 14/15.4.2003 __________ IS 1, attivo - tra l'altro - nella cura degli interessi patrimoniali in __________ di piccoli imprenditori __________, ha inoltrato denuncia/querela penale nei confronti dello zio __________ PI 1 - che lo aveva incaricato di seguire il suo conto presso __________, __________ - per titolo di truffa, danno patrimoniale procurato con astuzia, diffamazione, calunnia ed ingiuria, accusandolo di aver revocato l'ordine di trasferimento di titoli, reso con riferimento ad un'operazione di compensazione, dal suo (del denunciato/querelato) conto ad un conto di terzi appropriandosi indebitamente dell'importo di Lit. 150'000'000.-- consegnatogli l'8.8.2001 in __________ e di aver inviato a suoi clienti scritti anonimi dal contenuto asseritamente offensivo.\nb. Con decisione 24.4.2003 il procuratore pubblico ha decretato - condannando il qui istante al pagamento di fr. 200.-- di spese \"(…) avendo egli provocato il procedimento per negligenza grave, quantomeno in relazione alle ipotesi di reato fondate sugli art. 173, 174 e 177 CPS\" (decreto di non luogo a procedere 24.4.2003, p. 2) - il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela penale, ritenendo che \"(...) la sedicente truffa si inserisce in un rapporto professionale in essere fra le parti, già oggetto di NLP __________ del 2 luglio 2002 e di NLP __________ del 23 ottobre 2002; allora era stato appurato che nessun reato poteva essere ragionevolmente ipotizzato; la tesi ora fatta valere da IS 1 è perlomeno intempestiva, dato che i fatti denunciati già gli erano noti nel 2002 e che, in quel periodo, mai ebbe ad invocare la sussistenza di un reato penale commesso a suo danno; su questo punto, pertanto, oltre che non suffragata da alcun assunto fattuale concreto, la denuncia deve essere ritenuta temeraria\" e che - con riferimento ai reati contro l'onore - gli scritti di cui ai doc. F, G e H (allegati alla denuncia/querela penale 14/15.4.2003, AI 1) \"(…) a) hanno mittenti __________ residenti in __________, b) hanno toccato destinatari __________ residenti in __________, c) hanno per oggetto cittadini __________, ragion per cui non sussistono i presupposti (competenza territoriale) per avviare un'indagine preliminare al proposito\" (decreto di non luogo a procedere 24.4.2003, p. 1).\nc. Con tempestiva istanza __________ IS 1 chiede, in via principale, di promuovere l'accusa nei confronti di __________ PI 1 per titolo di truffa, danno patrimoniale procurato con astuzia, diffamazione, calunnia ed ingiuria e, in via subordinata, di ordinare la completazione delle informazioni preliminari per i medesimi titoli, affermando al proposito - riproposta la fattispecie di cui alla denuncia/querela penale e contestata al magistrato inquirente la violazione dell'art. 178 CPP - che le motivazioni del decreto impugnato sarebbero - in relazione all'art. 146 CP - \"(…) prive di senso\" siccome, tra l'altro, \"(…) nessun procuratore pubblico si è mai preso la briga di verificare se nella fattispecie venivano a realizzarsi i presupposti dell'art. 146 CP, e ciò nonostante dagli indizi offerti risultasse chiaramente che il PI 1, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, aveva ingannato con astuzia dapprima lo IS 1 e poi la __________, affermando cose false e dissimulando cose vere, inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio dell'istante\" (istanza di promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 9); in relazione ai reati contro l'onore, sostiene che \"(…) se è vero che i destinatari, l'autore degli scritti e la vittima sono residenti all'estero, è altrettanto vero che l'infrazione contro l'onore è assorbita dal reato di truffa, che prevede una pena più grave\" (istanza di promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 11), che gli atti preparatori sarebbero comunque avvenuti in Svizzera e che la campagna offensiva tramite gli scritti incriminati sarebbe stata finalizzata, tra l'altro, ad indurre i suoi clienti a disdire i rapporti professionali, \"ciò che costituisce il reato di danno patrimoniale procurato con astuzia\" (istanza di promozione dell'accusa 5/6.5.2003, p. 11 s.). Il magistrato inquirente non avrebbe inoltre, a torto, proceduto all'assunzione delle prove proposte.\nd. Delle osservazioni del procuratore pubblico si dirà, se necessario, in diritto.\nin diritto\n1. 1.1.\nIn presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato."}