B. CORBOZ, op. cit., n. 48 ss. ad art. 128 CP) – ha reputato che “nella presente fattispecie non sono dati i presupposti per ritenere che, sotto il profilo soggettivo, i denunciati abbiano avuto l’intenzione (vale a dire coscienza e volontà) di astenersi dal prestare soccorso ad una persona in imminente pericolo di morte” (decreto di non luogo a procedere 17.3.2003, p. 3). A ragione.