med. __________ __________ – con scritto 7/9.1.2002 (AI 5) – avendo riferito che “(…) non sono in grado di precisare se ci sono stati ritardi e/o omissioni da parte dei soccorritori”. 3.3.2. Si impone pertanto di ordinare la completazione delle informazioni preliminari per determinare – dapprima – i doveri di prudenza imposti ad un servizio di soccorso (in relazione ad esigenze di personale/logistiche, ai tempi corretti e/o ai margini ritenuti ancora ammissibili, ecc.), rispettivamente per esaminare – di seguito – se i militi [che avevano posizione di garante (cfr., al proposito, J. REHBERG / A. DONATSCH, Strafrecht I, 7.