3.3. 3.3.1. Come detto, il procuratore pubblico – con riferimento al reato di cui all’art. 125 cpv. 2 CP, che presuppone, dal punto di vista oggettivo, una lesione corporale a’ sensi dell'art. 122 CP, una violazione dei doveri di prudenza e un rapporto di causalità naturale ed adeguata tra il comportamento dell'autore e la lesione corporale e, dal punto di vista soggettivo, una negligenza (decisione TF 6S.287/2004 del 24.9.2004;