b. Con decisione 17.3.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia penale, ritenuto che – con riferimento al reato di cui all’art. 125 cpv. 2 CP – “dagli accertamenti esperiti, emerge chiaramente che non sussistono nel caso in esame concreti elementi per ritenere che i denunciati abbiano violato i doveri della prudenza, sotto il profilo oggettivo, o commesso negligenza, sotto il profilo soggettivo. Gli orari accertati sia per le richieste d’aiuto sia per gli interventi non fanno certamente trasparire un ritardo penalmente sanzionabile della pattuglia del __________.