{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-03-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-105_2010-03-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42886&nX40_KEY=4711182&nTrefferzeile=60&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "31db6811f0f6c0c1bf28c6ce6556d31b"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["60.2003.105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (publiziert) 60.2003.105"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (publié) 60.2003.105"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (pubblicato) 60.2003.105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. legittimazione (coniuge della vittima). lesioni colpose. omissione di soccorso."}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 01:55:49", "Checksum": "e1d4ed6eb1684e02a5305104a72533e2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (pubblicato) 60.2003.105\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. legittimazione (coniuge della vittima). lesioni colpose. omissione di soccorso.\n\n3.4.\n3.4.1.\nIl magistrato inquirente – con riferimento al reato di cui all’art. 128 CP, che presuppone, dal profilo soggettivo, che l’autore ometta intenzionalmente di prestare soccorso (BSK StGB II – P. AEBERSOLD, op. cit., n. 34 ad art. 128 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 53; B. CORBOZ, op. cit., n. 48 ss. ad art. 128 CP) – ha reputato che “nella presente fattispecie non sono dati i presupposti per ritenere che, sotto il profilo soggettivo, i denunciati abbiano avuto l’intenzione (vale a dire coscienza e volontà) di astenersi dal prestare soccorso ad una persona in imminente pericolo di morte” (decreto di non luogo a procedere 17.3.2003, p. 3).\nA ragione. Dagli atti non emergono infatti seri indizi per concludere che __________ PI 2 e __________ PI 1, rispettivamente i sanitari del __________ o eventuali terzi – coscienti del pericolo di morte imminente di __________ IS 2 [“La paziente ha subito un arresto cardiocircolatorio, è quindi stata evidentemente in imminente pericolo di morte” (scritto 7/9.1.2002 del dr. med. __________ __________, AI 5)] e del fatto di poter prestare soccorso – abbiano deciso di non procedere con l’intervento; __________ IS 1 si confronta peraltro solo con gli ulteriori presupposti della disposizione in questione, sembrando quindi riconoscere – implicitamente – l’assenza di indizi al proposito (cfr. istanza di promozione dell’accusa 31.3/1.4.2003, p. 20 ss.).\nNon si impone pertanto di approfondire tale reato, punibile solo se commesso intenzionalmente (art. 18 cpv. 1 CP).\n3.4.2.\nNon essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è inoltre superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 6P.139/2004 del 28.10.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, op. cit., § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP), come nella fattispecie.\n4. Il gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese; non si assegnano ripetibili.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 184 ss. CPP, 125 e 128 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L’istanza è parzialmente accolta.\n§ Il decreto di non luogo a procedere 17.3.2003 (NLP __________) è parzialmente annullato ai sensi dei considerandi.\n§§ Il procuratore pubblico completerà le informazioni preliminari e si pronuncerà sul seguito dell’azione penale.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese; non si assegnano ripetibili.\n3. Rimedio di diritto:\nIl presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.\n4. Intimazione:\nPer la Camera dei ricorsi penali\nIl presidente La segretaria"}