{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-03-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-105_2010-03-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42886&nX40_KEY=4921849&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "31db6811f0f6c0c1bf28c6ce6556d31b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (publiziert) 60.2003.105"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (publié) 60.2003.105"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (pubblicato) 60.2003.105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. legittimazione (coniuge della vittima). lesioni colpose. omissione di soccorso."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:37:27", "Checksum": "5ba8ae52471b3633313abc10e11f1e41", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (pubblicato) 60.2003.105\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. legittimazione (coniuge della vittima). lesioni colpose. omissione di soccorso.\n\n3.3.\n3.3.1.\nCome detto, il procuratore pubblico – con riferimento al reato di cui all’art. 125 cpv. 2 CP, che presuppone, dal punto di vista oggettivo, una lesione corporale a’ sensi dell'art. 122 CP, una violazione dei doveri di prudenza e un rapporto di causalità naturale ed adeguata tra il comportamento dell'autore e la lesione corporale e, dal punto di vista soggettivo, una negligenza (decisione TF 6S.287/2004 del 24.9.2004; BSK StGB II – A. ROTH, op. cit., n. 1 ss. ad art. 125 CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume 1, Berna 2002, n. 1 ss. ad art. 125 CP) – ha ritenuto che “gli orari accertati sia per le richieste d’aiuto sia per gli interventi non fanno certamente trasparire un ritardo penalmente sanzionabile della pattuglia del __________. Esso rientra infatti nei termini temporali previsti per questo tipo di operazioni di soccorso” (decreto di non luogo a procedere 17.3.2003, p. 3).\nA torto. Tale argomento presuppone infatti l’esame della fattispecie alla luce – segnatamente – dei doveri di prudenza imposti dalle circostanze [da dedurre da norme di comportamento fissate dalla legge, da analoghi regolamenti emanati da associazioni private o semiprivate o da principi generali di prudenza (cfr., al proposito, decisioni TF 6S.358/2004 del 10.11.2004 e 6S.287/2004 del 24.9.2004; DTF 129 IV 119; BSK StGB I – G. JENNY, Basilea 2003, n. 88 ad art. 18 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 4 ad art. 125 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 29 ad art. 18 CP)]: ora, il magistrato inquirente – pur adducendo che il ritardo rilevato nell’intervento del __________ rientrerebbe nei termini temporali usuali – non pare aver accertato detti doveri di prudenza (evincibili segnatamente da eventuali direttive inerenti i servizi di soccorso), per cui la conclusione al proposito appare prematura. __________ __________, soccorritrice professionale intervenuta con il __________, ha peraltro affermato – nel suo rapporto aggiuntivo 15.7.2001 (allegato allo scritto 12/13.12.2001 dell’avv. __________ PA 1, AI 3) – che “a più riprese mi sono chiesta come mai il __________ tardava tanto”, circostanza che avrebbe dovuto indurre ad approfondire la fattispecie. L’asserzione che “indizi nel senso di una colpevole negligenza non emergono neppure dal certificato medico 7 gennaio 2002 dell’Ospedale Regionale di Locarno agli atti” (decreto di non luogo a procedere 17.3.2003, p. 3) appare inoltre incomprensibile, il dr. med. __________ __________ – con scritto 7/9.1.2002 (AI 5) – avendo riferito che “(…) non sono in grado di precisare se ci sono stati ritardi e/o omissioni da parte dei soccorritori”.\n3.3.2."}