{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-03-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-105_2010-03-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42886&nX40_KEY=4921849&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "31db6811f0f6c0c1bf28c6ce6556d31b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (publiziert) 60.2003.105"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (publié) 60.2003.105"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (pubblicato) 60.2003.105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. legittimazione (coniuge della vittima). lesioni colpose. omissione di soccorso."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:37:27", "Checksum": "5ba8ae52471b3633313abc10e11f1e41", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 (pubblicato) 60.2003.105\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. legittimazione (coniuge della vittima). lesioni colpose. omissione di soccorso.\n\n|\n|\n|\n||||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nAlessandra Mondada, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 31.3/1.4.2003 presentata da\n|\n|\nIS 1, , IS 2, , |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nil decreto di non luogo a procedere 17.3.2003 emanato dal procuratore pubblico Antonio Perugini nell’ambito del procedimento penale dipendente da denuncia 15/16.10.2001 nei confronti di ignoti, poi identificati in __________ PI 1, __________, e __________ PI 2, __________, per titolo di lesioni colpose gravi ed omissione di soccorso; |\nrichiamate le osservazioni 9/10.4.2003 del magistrato inquirente, concludenti per la reiezione del gravame;\nrilevato che __________ PI 1 e __________ PI 2 non hanno presentato osservazioni;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Con esposto 15/16.10.2001 __________ IS 1 ha inoltrato denuncia penale nei confronti di ignoti, poi identificati in __________ PI 1 e __________ PI 2, per titolo di lesioni colpose gravi ed omissione di soccorso in relazione all’intervento – presso il suo domicilio di __________, la notte del 14/15.7.2001 – del __________, rispettivamente del __________ (__________) – garantito nell’occasione dal __________ ed in particolare da __________ PI 1 e __________ PI 2 –, interpellati per assistere la moglie __________ che – in considerazione di asseriti ritardi nei soccorsi – ha sofferto gravi danni cerebrali.\nb. Con decisione 17.3.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia penale, ritenuto che – con riferimento al reato di cui all’art. 125 cpv. 2 CP – “dagli accertamenti esperiti, emerge chiaramente che non sussistono nel caso in esame concreti elementi per ritenere che i denunciati abbiano violato i doveri della prudenza, sotto il profilo oggettivo, o commesso negligenza, sotto il profilo soggettivo. Gli orari accertati sia per le richieste d’aiuto sia per gli interventi non fanno certamente trasparire un ritardo penalmente sanzionabile della pattuglia del __________. Esso rientra infatti nei termini temporali previsti per questo tipo di operazioni di soccorso. Indizi nel senso di una colpevole negligenza non emergono neppure dal certificato medico 7 gennaio 2002 dell’__________ agli atti” e che – con riferimento al reato di cui all’art. 128 CP – “nella presente fattispecie non sono dati i presupposti per ritenere che, sotto il profilo soggettivo, i denunciati abbiano avuto l’intenzione (vale a dire coscienza e volontà) di astenersi dal prestare soccorso ad una persona in imminente pericolo di morte. Al contrario, l’autista PI 2 __________ è partito immediatamente da __________ (tre minuti dopo l’allarme dato dal __________) per raggiungere PI 1 __________ a __________. I denunciati sono poi giunti all’abitazione dei coniugi IS 1, ubicata in __________ (recte: __________) a __________, impiegando solo qualche minuto per trovare il luogo esatto. Bisogna inoltre ricordare che, durante questo lasso di tempo, __________ IS 2 è sempre stata assistita dai soccorritori del __________, fino all’arrivo della pattuglia del __________” (decreto di non luogo a procedere 17.3.2003, p. 3).\nc. Con tempestiva istanza __________ IS 1 – anche a nome della moglie __________ – chiede di promuovere l’accusa nei confronti di __________ PI 1 e __________ PI 2 per titolo di lesioni colpose gravi ed omissione di soccorso, rispettivamente di ordinare la completazione delle informazioni preliminari, in particolare “(…) in merito alla posizione della signora __________ __________ – intervenuta con il __________ – e di altri responsabili ancora ignoti (…)” (istanza di promozione dell’accusa 31.3/1.4.2003, p. 23), affermando al proposito – esposti i fatti di cui alla denuncia penale e rimproverato al magistrato inquirente di non aver approfondito la fattispecie (segnatamente procedendo agli accertamenti postulati) – che vi sarebbero “(…) testimonianze univoche, specie dei soccorritori, che confermano che il ritardo era eccessivo ed in presenza di molti indizi che confermano l’esistenza di un nesso causale tra il comportamento dei soccorritori e le lesioni personali (…)” (istanza di promozione dell’accusa 31.3/1.4.2003, p. 19).\nDelle ulteriori motivazioni e delle osservazioni del procuratore pubblico si dirà, se necessario, in diritto.\nin diritto\n1. 1.1.\nIn presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.\nIl primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.\nIn questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio."}