Se del caso verso la banca, o comunque verso la ricorrente poiché messa in posizione di doversi difendere ad una cambiale che mai aveva sottoscritto. Tale agire è stato fatto volutamente ed astutamente in quanto era chiaro che la banca non avrebbe altrimenti accettato la cambiale" (istanza di promozione dell'accusa 20/23.12.2002, p. 6), tanto più che non compete alla Camera dei ricorsi penali ricostruire i fatti ritenuti di rilevanza penale. Il procuratore pubblico non ha del resto proceduto all'esame dell'ipotesi accusatoria a' sensi della predetta disposizione, per cui questa Camera, quale autorità di ricorso (art. 284 ss. CPP), non potrebbe neppure esprimersi in merito.