2.4. IS 1 chiede inoltre la completazione delle informazioni preliminari con riferimento al reato di cui all'art. 146 CP (secondo cui è punito per truffa con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui; decisione TF 6S.209/2004 del 28.7.2004; BSK StGB II - G. ARZT, op. cit., n. 10 ss. ad art. 146 CP). L'istante omette tuttavia di definire con chiarezza la fattispecie inerente il reato in questione: