L'istante ipotizza l'accusa di falsità in documenti giusta l'art. 251 CP (secondo cui è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento; decisione TF 6S.114/2004 del 15.7.2004; DTF 128 IV 265;