Al proposito, afferma - dopo aver esposto i fatti di cui alla denuncia penale - che lo scritto in questione non avrebbe adempiuto i requisiti di cambiale a' sensi degli art. 991 ss. CO e che quindi l'istante non avrebbe firmato una cambiale, ma un semplice riconoscimento di debito divenuto, con le illecite aggiunte, un titolo di credito; il magistrato inquirente non avrebbe inoltre esaminato l'ipotesi di cui all'art. 146 CP e non avrebbe approfondito la fattispecie, segnatamente con il sequestro dello scritto incriminato e con l'interrogatorio del teste proposto. d. Delle osservazioni del magistrato inquirente si dirĂ , se necessario, in diritto. in diritto 1. 1.1.