{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2002-395_2004-09-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42860&nX40_KEY=4923700&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c1453f20a49c03e05c3cecd5f2e41d40"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2002.395"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 27.09.2004 60.2002.395"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 27.09.2004 60.2002.395"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 27.09.2004 60.2002.395"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di completazione delle informazioni preliminari (ignoto). truffa. falsità in documenti."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:56:56", "Checksum": "0ee9bc51313df20e0cd4367a54fea011", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 27.09.2004 60.2002.395\nRegesto:\nistanza di completazione delle informazioni preliminari (ignoto). truffa. falsità in documenti.\n\n2.4.\nIS 1 chiede inoltre la completazione delle informazioni preliminari con riferimento al reato di cui all'art. 146 CP (secondo cui è punito per truffa con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui; decisione TF 6S.209/2004 del 28.7.2004; BSK StGB II - G. ARZT, op. cit., n. 10 ss. ad art. 146 CP). L'istante omette tuttavia di definire con chiarezza la fattispecie inerente il reato in questione: non appare infatti sufficiente - a motivazione del gravame - affermare che \"(…) ritiene pure dati gli estremi per un sospetto di violazione all'art. 146 CPS, o quantomeno una mancata violazione a detta norma. Se del caso verso la banca, o comunque verso la ricorrente poiché messa in posizione di doversi difendere ad una cambiale che mai aveva sottoscritto. Tale agire è stato fatto volutamente ed astutamente in quanto era chiaro che la banca non avrebbe altrimenti accettato la cambiale\" (istanza di promozione dell'accusa 20/23.12.2002, p. 6), tanto più che non compete alla Camera dei ricorsi penali ricostruire i fatti ritenuti di rilevanza penale.\nIl procuratore pubblico non ha del resto proceduto all'esame dell'ipotesi accusatoria a' sensi della predetta disposizione, per cui questa Camera, quale autorità di ricorso (art. 284 ss. CPP), non potrebbe neppure esprimersi in merito.\n3. Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è peraltro obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 1P.278/2004 del 18.8.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP), come nella fattispecie (per cui appaiono infondati i rimproveri mossi al magistrato inquirente al proposito).\n4. Il gravame è irricevibile; tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell'istante, soccombente.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 184 ss. CPP, 146 e 251 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L'istanza è irricevibile.\n2. La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di IS 1, __________.\n3. Intimazione:\n|\nterzi implicati |\n|\nPer la Camera dei ricorsi penali\nIl presidente La segretaria"}