{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2002-395_2004-09-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42860&nX40_KEY=4923700&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c1453f20a49c03e05c3cecd5f2e41d40"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2002.395"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 27.09.2004 60.2002.395"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 27.09.2004 60.2002.395"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 27.09.2004 60.2002.395"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di completazione delle informazioni preliminari (ignoto). truffa. falsità in documenti."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:56:56", "Checksum": "0ee9bc51313df20e0cd4367a54fea011", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 27.09.2004 60.2002.395\nRegesto:\nistanza di completazione delle informazioni preliminari (ignoto). truffa. falsità in documenti.\n\n2.3.\nIl gravame - a prescindere dalla sua irricevibilità - appare peraltro infondato nel merito.\nL'istante ipotizza l'accusa di falsità in documenti giusta l'art. 251 CP (secondo cui è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento; decisione TF 6S.114/2004 del 15.7.2004; DTF 128 IV 265; J. REHBERG / W. WOHLERS, Strafrecht IV, 3. ed., Zurigo 2004, p. 142 ss.; BSK StGB II - M. BOOG, Basilea 2003, n. 1 ss. ad art. 251 CP; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume II, Berna 2002, n. 1 ss. ad art. 251 CP; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 5. ed., Berna 2000, § 36 n. 1 ss.; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 1 ss. ad art. 251 CP), ritenendo segnatamente che ignoti abbiano completato lo scritto di cui al doc. 2 (allegato alla denuncia penale 5/6.12.2002, AI 1) in maniera contraria alla volontà di colui che lo ha firmato e che quindi abbiano abusato dell'altrui firma autentica (J. REHBERG / W. WOHLERS, op. cit., p. 144 ss.; BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 25 ss. ad art. 251 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 67 ss. ad art. 251 CP; G. STRATENWERTH, op. cit., § 36 n. 13 ss.; S. TRECHSEL, op. cit., n. 4 s. ad art. 251 CP).\nA torto.\nIl citato scritto è infatti un vaglia cambiario a' sensi degli art. 1096 ss. CO, circostanza che l'istante doveva sapere perché menzionata sullo scritto stesso, come peraltro prevede l'art. 1096 cifra 1 CO. Il fatto che al momento della sua sottoscrizione non sarebbero stati indicati scadenza e luogo di emissione giusta l'art. 1096 cifre 3 e 6 CO non appare pertanto di rilevanza: un vaglia cambiario senza indicazione di scadenza si considera infatti pagabile a vista (art. 1097 cpv. 2 CO) ed un vaglia cambiario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome dell'emittente (art. 1097 cpv. 4), per cui la sua asserita completazione con le (di per sé superflue) indicazioni \"a vista\" e \"__________\" - designazioni che corrispondono a quanto prevede il predetto art. 1097 cpv. 2 e 4 CO - non ha modificato la portata giuridica del titolo. La medesima conclusione si impone con riferimento alla data: l'art. 1097 CO non regola invero l'ipotesi in cui non venga indicata sul vaglia cambiario; nondimeno, esso può essere emesso in bianco, per cui l'inserimento successivo della data non invalida il titolo (BSK OR II - M. FREY, 2. ed., Basilea 2002, n. 12 ad art. 1096 CO; cfr. i combinati art. 1098 cpv. 2 e 1000 CO). Per il che e ritenuto che l'istante non sostiene di essersi accordato con __________ nel senso di non procedere ad aggiunte, __________ poteva - in mancanza di un'intesa contraria - reputare di legittimamente completare il vaglia cambiario con le suddette indicazioni. Il fatto che la data di cui al doc. 2 (allegato alla denuncia penale 5/6.12.2002, AI 1) non coinciderebbe con quella della firma del documento [\"(…) attraverso la testimonianza eventualmente proposta si sarebbe potuto evidenziare che il documento primordiale era stato firmato non il 22 novembre 2002, bensì il 20 novembre 2002\" (istanza di promozione dell'accusa 20/23.12.2002, p. 7)] e che IS 1, e per essa __________ __________, non avrebbe inteso sottoscrivere un vaglia cambiario non implica del resto - alla luce delle precedenti considerazioni - che ignoti abbiano proceduto alle citate aggiunte con l'intenzione di nuocere al patrimonio o ad altri diritti dell'istante o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (J. REHBERG / W. WOHLERS, op. cit., p. 152 ss.; BSK StGB II - M. BOOG, op. cit., n. 86 ss. ad art. 251 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 171 ss. ad art. 251 CP; G. STRATENWERTH, op. cit., § 36 n. 20 ss.; S. TRECHSEL, op. cit., n. 12 ss. ad art. 251 CP).\nNon si impone di conseguenza un approfondimento della fattispecie.\n"}