{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2002-395_2004-09-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42860&nX40_KEY=4923700&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c1453f20a49c03e05c3cecd5f2e41d40"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2002.395"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 27.09.2004 60.2002.395"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 27.09.2004 60.2002.395"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 27.09.2004 60.2002.395"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di completazione delle informazioni preliminari (ignoto). truffa. falsità in documenti."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:56:56", "Checksum": "0ee9bc51313df20e0cd4367a54fea011", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 27.09.2004 60.2002.395\nRegesto:\nistanza di completazione delle informazioni preliminari (ignoto). truffa. falsità in documenti.\n\n1.2.\nGiusta l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.\nLa completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n. 110).\n2. 2.1.\nCome detto, l'istante chiede di annullare la decisione 9.12.2002 e di fare ordine al procuratore pubblico di procedere all'assunzione delle informazioni preliminari per titolo di falsità in documenti e truffa. IS 1 postula quindi di fatto la completazione delle informazioni preliminari giusta l'art. 186 cpv. 4 CPP, facoltà riconosciuta da questa Camera qualora l'autore sia ignoto: in questo caso, infatti, la parte civile non può proporre istanza a' sensi dell'art. 186 cpv. 1 CPP, l'accusa potendo essere promossa solo nei confronti di una persona determinata (art. 188 lit. a CPP).\n2.2.\nUn'istanza di completazione delle informazioni preliminari presuppone nondimeno - oltre alla menzione di seri indizi di colpevolezza e di nuove prove da assumere, rispettivamente prove già assunte da approfondire, in analogia al gravame a' sensi dell'art. 186 cpv. 1 CPP - l'indicazione degli atti di inchiesta ritenuti necessari per determinare gli autori dei reati in questione: ora, IS 1 non si confronta con tale condizione, limitandosi a dire che \"(…) ignoti, ma certamente e giocoforza legati alla __________, avevano operato palesemente delle modifiche al documento per elevarlo - (…) - a cambiale\" (istanza di promozione dell'accusa 20/23.12.2002, p. 3), ciò che - di tutta evidenza - non adempie i requisiti posti da questa Camera al proposito.\n"}