{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2002-395_2004-09-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42860&nX40_KEY=4923700&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c1453f20a49c03e05c3cecd5f2e41d40"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2002.395"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 27.09.2004 60.2002.395"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 27.09.2004 60.2002.395"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 27.09.2004 60.2002.395"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di completazione delle informazioni preliminari (ignoto). truffa. falsità in documenti."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:56:56", "Checksum": "0ee9bc51313df20e0cd4367a54fea011", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 27.09.2004 60.2002.395\nRegesto:\nistanza di completazione delle informazioni preliminari (ignoto). truffa. falsità in documenti.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nAlessandra Mondada, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di promozione dell'accusa 20/23.12.2002 presentata da\n|\n|\nIS 1, , |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nil decreto di non luogo a procedere 9.12.2002 emanato dal procuratore pubblico Giuseppe Muschietti nell'ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia 5/6.12.2002 nei confronti di ignoti per titolo di falsità in documenti e truffa; |\nrichiamate le osservazioni 30.12.2002/2.1.2003 del magistrato inquirente, concludenti per la reiezione del gravame;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Con esposto 5/6.12.2002 IS 1 ha inoltrato denuncia penale nei confronti di ignoti per titolo di falsità in documenti e truffa in relazione alla sottoscrizione di un vaglia cambiario da parte del suo responsabile __________ __________ all'ordine della ora fallita __________, già in __________ - nell'ambito di un contratto di appalto che avrebbe concluso con quest'ultima società \"(…) per la costruzione e la fornitura del mobilio all'esercizio pubblico __________ in __________ di cui la segnalante è società gestrice\" (denuncia penale 5/6.12.2002, p. 2, AI 1) - ed al fatto che il documento - che al momento della firma non avrebbe indicato valuta, data di emissione e luogo - sarebbe stato presentato, completo dei suddetti dati, a __________, __________, che il 2.12.2002 avrebbe preteso il pagamento.\nb. Con decisione 9.12.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia penale, ritenuto che \"dalla fotocopia del vaglia cambiario incriminato allegata alla denuncia risulta che il titolo indica chiaramente che si tratta di un vaglia cambiario\", che \"in siffatte condizioni, non si può quindi ragionevolmente ritenere che egli (____________________) abbia sottoscritto il titolo senza sapere che fosse un vaglia cambiario, rispettivamente, ignorando che la sottoscrizione dello stesso equivaleva ad un riconoscimento di debito da parte della IS 1 nei confronti della __________, esigibile a vista\" e che \"(…), ammesso ma non concesso, che le iscrizioni incriminate non siano state apposte dal signor __________ ma da terzi, così come ipotizzato dalla segnalante, ciò non è comunque sufficiente per poter ritenere che le stesse siano inveritiere, e tantomeno per poter considerare che l'autore abbia agito a scopo di inganno e al fine di procacciarsi un indebito profitto, così come invece previsto dall'art. 251 CPS\" (decreto di non luogo a procedere 9.12.2002, p. 2).\nc. Con tempestiva istanza IS 1 chiede di annullare la decisione impugnata e di fare \"(…) ordine al Ministero pubblico di entrare nel merito del petitum della richiesta del 5 dicembre ed avviare le necessarie indagini ai sensi degli art. 178 e 183 CPP per il sospetto dell'esistenza di reato\" (istanza di promozione dell'accusa 20/23.12.2002, p. 10).\nAl proposito, afferma - dopo aver esposto i fatti di cui alla denuncia penale - che lo scritto in questione non avrebbe adempiuto i requisiti di cambiale a' sensi degli art. 991 ss. CO e che quindi l'istante non avrebbe firmato una cambiale, ma un semplice riconoscimento di debito divenuto, con le illecite aggiunte, un titolo di credito; il magistrato inquirente non avrebbe inoltre esaminato l'ipotesi di cui all'art. 146 CP e non avrebbe approfondito la fattispecie, segnatamente con il sequestro dello scritto incriminato e con l'interrogatorio del teste proposto.\nd. Delle osservazioni del magistrato inquirente si dirà, se necessario, in diritto.\nin diritto\n1. 1.1.\nIn presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.\nIl primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.\nIn questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.\nSeconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.\n"}