abbiano ingannato con astuzia la qui istante (e per essa i suoi organi) - segnatamente presentando una garanzia bancaria falsa a' sensi dell'art. 251 CP - affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne abbiano confermato subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio (cfr., in merito all'uso di particolari maneggi, J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 183 ss.).