3.5. Alla luce dei considerandi precedenti può restare irrisolta la questione inerente l'applicazione alla fattispecie dell'art. 6 CP [secondo cui il Codice penale si applica, semprechè l'atto sia punibile anche nel luogo in cui è stato compiuto, ad ogni svizzero che commette in territorio estero un crimine o un delitto, per il quale l'estradizione è ammessa dal diritto svizzero, se l'imputato si trova in Svizzera o se, per questo reato, è estradato alla Confederazione; si applica però la legge straniera se è più favorevole all'imputato (cfr. J. REHBERG / A. DONATSCH, op. cit., p. 46 s.)], norma invocata da IS 1. 4.