Ora, tale fatto - documentato dagli allegati 3, 4 e 5 alla denuncia penale 23.10.2002 (AI 1) - crea, in applicazione degli art. 3 e 346 CP, la giurisdizione svizzera (e la competenza territoriale del Ministero pubblico ticinese) ad esaminare l'esposto della qui istante anche in relazione all'ipotesi accusatoria di falsità in documenti, detta garanzia essendo stata utilizzata - se del caso a scopo di inganno - in Ticino. A torto, ancora una volta, il procuratore pubblico ha quindi disconosciuto - se peraltro esaminata - la sua competenza al proposito.